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Scuola e Valutazione d'impatto

La Scuola deve produrre la Valutazione d'Impatto se fa uso di strumenti digitali per garantire la continuità della didattica?




(fonte sito Garante della Privacy)

Si segnala la seguente risorsa: 

In questa pagina, paragrafo "Didattica a distanza: prime indicazioni", punto numero "2":


"2. Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare

La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)."


La valutazione d'impatto, quindi, come il Garante ha chiarito "non è necessaria".


Si segnala un'ulteriore comunicazione del Garante, con data 30 marzo 2020, con ulteriori chiarimenti: "didattica online, prime istruzioni per l'uso":


Anche qui nel paragrafo "Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza", si ribadisce il concetto:


"Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti."

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