FAQ
a cura di:
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Avv. Maria Cristina Fonti - cristina.fonti@juridicum.net
(Smart Working/Covid-19 & Fase 2)
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Dott. Antonello Valentini - a.valentini@teamufficio.it
(Scuole)
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Dott. Cesare Montanucci - cesare@montanucci.it
(Scuole)
FAQ
| Scuole |
La Scuola deve produrre la Valutazione d'Impatto se fa uso di strumenti digitali per garantire la continuità della didattica?
Il Garante della Privacy, con la comunicazione del 26 marzo 2020, ha chiarito come le scuole devono comportarsi relativamente al trattamento dati, necessario ed indispensabile in questo periodo di crisi dovuto al virus Covid-19 (Coronavirus), per garantire la continuità della didattica.
La Scuola deve rendere l’informativa?
Sì. Tutte le Scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l’obbligo di far conoscere agli “Interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali.
È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti in possesso della Scuola?
Sì. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla scuola ai sensi dalla legge n. 241 del 1990 (artt. 22 ss.)
È possibile accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici?
Sì. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate.
In caso di delega per prelevare il proprio figlio a Scuola, è necessario fornire copia della carta d’identità del delegante e del delegato?
Sulla base del principio generale di Accountability, è facoltà delle Istituzioni Scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.
Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?
Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR.
Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali?
Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (es. dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari.
Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere inseriti dati personali degli alunni?
No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).
Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)?
La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017).
L’utilizzo degli smartphone all’interno delle Scuole è consentito?
Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse.
Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?
No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale.
È possibile registrare la lezione da parte dell’alunno?
Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo.
Gli allievi con DSA possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (c.d. "strumenti compensativi e aumentativi")?
Sì. La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica.
Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?
Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio.
Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici?
Sì, ma l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza.
Le Scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?
Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
A cosa servono i cookie?
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.
Cosa sono i cookie "tecnici"?
I cookie analytics sono cookie "tecnici"?
No. Il Garante (cfr. provvedimento dell’8 maggio 2014) ha precisato che possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Cosa sono i cookie "di profilazione"?
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc.
È necessario il consenso dell’utente per l’installazione dei cookie sul suo terminale?
In che modo la Scuola deve fornire l’informativa semplificata e richiedere il consenso all’uso dei cookie di profilazione?
Come deve essere realizzato il banner dei cookies?
Il banner deve avere dimensioni tali da coprire in parte il contenuto della pagina web che l’utente sta visitando.
Quali indicazioni deve contenere il banner dei cookies?
In che modo può essere documentata l’acquisizione del consenso effettuata tramite l’uso del banner cookies?
Il consenso online all’uso dei cookie può essere chiesto solo tramite l’uso del banner?
No. I titolari dei siti hanno sempre la possibilità di ricorrere a modalità diverse da quella individuata dal Garante nel provvedimento sopra indicato, purché le modalità prescelte presentino tutti i requisiti di validità del consenso richiesti dalla legge.
L’obbligo di usare il banner dei cookies grava anche sui titolari di siti che utilizzano solo cookie tecnici?
No. In questo caso, il titolare del sito può dare l’informativa agli utenti con le modalità che ritiene più idonee, ad esempio, anche tramite l’inserimento delle relative indicazioni nella privacy policy indicata nel sito.
Cosa deve indicare l’informativa "estesa" dei cookies?
Chi è tenuto a fornire l’informativa e a richiedere il consenso per l’uso dei cookie?
Cosa è il Registro delle attività di Trattamento?
La Scuola è tenuta a redigere il Registro del Trattamento?
Si.
Quali informazioni deve contenere obbligatoriamente il Registro del Trattamento?
Il Regolamento individua dettagliatamente le informazioni che devono essere contenute nel registro delle attività di trattamento del Titolare (art. 30, par. 1 del RGPD).
Il Registro dei Trattamenti può contenere informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie?
Può essere riportata nel Registro dei Trattamenti qualsiasi altra informazione che la Scuola ritenga utile indicare (ad es. le modalità di raccolta del consenso, le eventuali valutazioni di impatto effettuate, l’indicazione di eventuali “referenti interni” individuati dalla Scuola in merito ad alcune tipologie di trattamento ecc.).
Quali sono le modalità di conservazione e di aggiornamento del Registro dei Trattamenti?
Cosa si intende per trasparenza online della Scuola?
La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni.
Qual è la normativa di riferimento per trasparenza online della Scuola?
Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e le sue successive modificazioni (cd. decreto trasparenza), che ha riordinato la normativa esistente – anche innovandola – fornendo così una disciplina unitaria della trasparenza amministrativa.
È necessario bilanciare le disposizioni sulla trasparenza con quelle in materia di Privacy?
Sì. Con l´adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l´osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell´adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa.
Per quali finalità la Scuola deve pubblicare online atti e documenti?
Le linee guida del Garante distinguono gli obblighi di pubblicazione in: obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza (quelli previsti dal decreto trasparenza) e obblighi di pubblicazione per altre finalità (contenuti in altre disposizioni di settore non riconducibili a finalità di trasparenza, quali ad es. le pubblicazioni matrimoniali).
Quali sono gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza da parte della Scuola?
Le Scuole possono pubblicare qualunque dato e informazione personale per finalità di trasparenza?
No. Vale la regola generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento.
Quali sono i limiti agli obblighi di pubblicazione online da parte di una Scuola di atti e documenti contenenti dati personali?
Dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, la Scuola deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.
Cosa deve fare una Scuola prima di pubblicare un documento?
Quali dati personali non vanno pubblicati online dalla Scuola?
È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
Si possono diffondere dati ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria?
No, a meno che tali dati non vengano resi effettivamente anonimi e non vi sia più la possibilità di identificare gli interessati, nemmeno indirettamente e in un momento successivo.
Come si attua l´anonimizzazione?
Per anonimizzare un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell´interessato ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all´interessato che ne possono consentire l´identificazione anche a posteriori.
È prevista una durata della pubblicazione?
Le Linee guida del Garante fanno riferimento a specifici obblighi di pubblicazione?
Gli atti di concessione di benefici economici a determinate categorie di soggetti possono essere pubblicati senza limitazioni?
No. Non possono essere pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell’anno solare; le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati; i dati eccedenti o non pertinenti.
Le Linee guida si occupano anche dell’albo pretorio online degli enti locali?
Ci sono limiti al "riutilizzo" dei documenti pubblicati dalla Scuola?
Vi è l’obbligo per la Scuola di "indicizzare" i contenuti pubblicati tramite motori di ricerca per finalità di trasparenza?
Sì. Tale obbligo riguarda, però, i soli dati tassativamente individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza, con esclusione quindi degli altri dati che si ha l’obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità.
Quali certificazioni risultano idonee a legittimare il RPD nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi degli artt. 42 e 43 del RGPD?
Con quale atto formale la Scuola deve designare il RPD?
Le scuole sono tenute ad acquisire il consenso di alunni, genitori e insegnanti per attivare la didattica a distanza?
No. Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari(*) di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività formative delle scuole di ogni ordine e grado.
Gli Istituti scolastici devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nelle attività di didattica a distanza?
Sì. Gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare la trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, ai tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi, ai tempi di conservazione e alle altre operazioni di trattamento, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all’erogazione della didattica a distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.
La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?
Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte.
Le scuole possono svolgere riunioni dei docenti in video conferenza?
| Smart Working |
Sono un imprenditore con attività non rientranti tra quelle sospese. Quali sono gli obblighi di sicurezza che devo osservare per tutelare i miei dipendenti dal rischio di contagio da COVID-19?
Ai datori di lavoro, titolari di attività non rientranti tra quelle sospese, è raccomandato di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio di natura informativa, di controllo degli accessi, di sanificazione dei luoghi di lavoro e di tutela dei dipendenti, incluso il monitoraggio delle loro condizioni di salute.
Sono iI titoIare di un’impresa di produzione. Vorrei adeguarmi alle misure di contenimento nel modo migliore possibile. Ho attivato i protocolli di sicurezza. Come posso organizzare internamente la mia azienda con riferimento aII’attività da svolgere?
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, è consigliato fare ricorso a un’organizzazione più agiIe possibile, chiudendo i reparti aziendali diversi dalla produzione in senso stretto, ricorrendo allo smart working, o comunque al lavoro a distanza e incentivando I’utiIizzo di ferie e permessi retribuiti. Nel rispetto degli istituti contrattuali, si potranno utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili.Va sottolineato che la quarantena va considerata malattia anche senza necessità di certificato medico.
Sono previsti agevolazioni o contributi per I’acquisto di strumenti di protezione individuale da contagio e per la sanificazione degli ambienti di lavoro?
Sì. Il decreto Cura Italia prevede I’erogazione aIIe imprese, tramite Invitalia, di contributi per I’acquisto di dispositivi e aItri strumenti di protezione individuale, come le mascherine.
Come posso far cooperare i lavoratori per I’adempimento deIIe misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19?
Sui lavoratori incombe il dovere di cooperare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
I lavoratori dovranno dunque segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Durante questo periodo, la sorveglianza sanitaria aziendale è sospesa?
No, la sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per I’informazione e Ia formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
E’ possibiIe attivare misure di sicurezza anti contagio nei confronti dei fornitori e visitatori?
Ai fornitori e ai visitatori possono essere richieste le medesime informazioni derivanti dai protocolli di sicurezza anti-contagio applicati in azienda per i lavoratori dipendenti.
Sono titoIare di un’impresa e ricorro, neII’ambito deIIa mia attività, a prestazioni di imprese subappaltatrici. Posso estendere a loro le misure di sicurezza adottate per la mia azienda?
Sì, è possibile estendere le procedure previste in base al protocollo aziendale alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori aII’interno dei siti e deIIe aree produttive.
Che cosa mi è consentito fare se un dipendente ha la temperatura superiore a 37,5° oppure se è entrato in contatto con persone contagiate nei 14 giorni precedenti I’informazione?
In questi casi è possibile precIudere I’accesso aI dipendente ai luoghi aziendali e invitarlo a informare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante.
È stato contagiato dal Covid-19 un mio dipendente. Cosa devo fare?
Avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda ha uno specifico obbIigo di collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuaIi “contatti stretti”, e se necessario potrebbe essere costretta alla chiusura.
In ogni caso, dovrà procedere aII’esecuzione deIIe attività di sanificazione del reparto o deII’intera azienda secondo Ie indicazioni deII’Autorità sanitaria.
I miei dipendenti chiedono di conoscere il nominativo di un dipendente contagiato. Come devo regolarmi? Quali sono le indicazioni in materia di Privacy in questo periodo?
Il nominativo del contagiato o presunto tale non può essere comunicato agli altri dipendenti.
Ad essi si potrà fare una comunicazione dove si indicherà che i dati del soggetto contagiato sono stati comunicati al servizio sanitario al fine di seguire il necessario protocollo e che i dipendenti dovranno attenersi alle indicazioni che verranno impartite dall'azienda - anche attraverso il competente servizio sanitario e di protezione civile - sia ai fini di individuare la "filiera" di contatti, sia ai fini di tutela sanitaria.
Il Garante della Privacy ha emesso specifici provvedimenti al riguardo.
Posso imporre ai miei dipendenti di andare in ferie nel periodo di emergenza da COVID-19?
No: le ferie vanno sempre concordate con il personale dipendente.
Tuttavia, consultando sempre previamente le indicazioni del CCNL applicato in azienda e il contratto di lavoro individuale, si ricorda che le ferie devono rispondere anche ad una esigenza del datore di lavoro e che oggi la fruizione è sollecitata dai provvedimenti adottati per contrastare I’emergenza e daI Protocollo del 14.3.2020 adottato d’accordo tra Ie parti sociaIi.
Posso essere obbligato ad accordare lo smart working o il telelavoro? E nel caso di lavoratore disabile?
No, non vi è un obbligo, ma i provvedimenti adottati per contrastare I’emergenza prevedono che sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile e del lavoro a distanza, nei limiti, ovviamente, della tipologia di lavoro richiesto al dipendente e compatibilmente con le tecnologie adottate da ciascuna impresa. In questo periodo non sarà necessario I’accordo individuaIe.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, il D.L. prevede il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Sono il direttore delle risorse umane di un’impresa. AIcuni dipendenti si sono assentati per il timore deI contagio. L’assenza è giustificata?
No: in assenza di specifici ordini deII’autorità iI fenomeno deII’epidemia non è sufficiente a giustificare I’assenza che, se reiterata, può comportare il licenziamento del dipendente.
Sono il responsabile delle risorse umane di una media impresa. L’attività Iavorativa si è sensibilmente ridotta e il consiglio di amministrazione ha dato disposizioni di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni. Devo stipuIare I’accordo sindacaIe?
No. Il Decreto Legge ha agevolato il ricorso agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione deII’attività riconducibiIe aII’emergenza epidemioIogica.
La fase sindacale, che prevede I’informazione, Ia consuItazione e I’esame congiunto, potrà essere svolta, anche in forma telematica e non si applicano i termini previsti ordinariamente per la presentazione per la domanda che può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione deII’attività lavorativa.
Pertanto, i datori di lavoro che - nel 2020 - sospendono o riducono ’attività Iavorativa per eventi riconducibiIi aII’emergenza epidemiologica da COVID- 2019, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) - o di accesso aII’assegno ordinario - con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
CIGO e assegno ordinario possono essere chiesti anche in sostituzione, rispettivamente, di CIGS e assegno di solidarietà eventualmente fruiti daII’azienda aIIa data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica il requisito deII’anzianità aziendaIe di 90 giorni di effettiva presenza.
Non si applica, inoltre, la contribuzione addizionale.
Sono titoIare di un’azienda artigiana con due dipendenti. La mia attività è ferma a causa dei provvedimenti governativi anti-coronavirus. Posso fare ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni?
Per Ie aziende aI di fuori deII’ambito d’operatività degIi ammortizzatori sociali precedenti è prevista la possibilità di riconoscimento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga da parte delle Regioni e Province autonome.
Restano esclusi i soli datori di lavoro domestico e il trattamento può essere richiesto anche da aziende con un solo dipendente.
Le domande di accesso ai trattamenti in deroga sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che seguiranno per I’evasione deIIe domande I’ordine cronoIogico di presentazione.
Bisogna sottolineare che sono previsti limiti di copertura dei relativi oneri e la disponibilità, pertanto, non è illimitata.
Posso procedere a licenziamenti individuali o collettivi a causa deII’emergenza epidemiologica Covid-19?
No. Se si stratta di procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Il DL n. 18/2020 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni, non si possono avviare procedure di licenziamento collettivo (quelle pendenti verranno sospese) e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
È possibile quindi procedere a licenziamenti unicamente ove ricorrano i presupposti della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.
Ho dipendenti con figli minori che non vanno a scuola e che hanno problemi a presentarsi quotidianamente al lavoro. Come posso fare?
In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per I’infanzia e deIIe attività didattiche nelle scuole i genitori lavoratori dipendenti del settore privato possono fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o, senza limiti di età per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per un periodo di 15 giorni (per I’anno 2020 e a decorrere daI 5 marzo 2020).
Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione da calcolarsi seguendo le indicazioni del D.L. n.18/2020.
In alternativa può scegliersi l'erogazione di un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno altresì il diritto di astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per I’infanzia e deIIe attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità é riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Mi occupo della gestione del personale di una P.A. I dipendenti del settore pubblico possono fruire in questo periodo di un congedo parentale?
Sì. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per I’infanzia e deIIe attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione vi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità.
II congedo e I’indennità di cui aI primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
L’erogazione deII’indennità, nonché I’indicazione deIIe modaIità di fruizione del congedo sono a cura deII’amministrazione pubbIica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Alcuni dipendenti chiedono in questo periodo ulteriori permessi retribuiti. Si possono concedere?
Sì: il numero di giorni di permesso ex art. 33 L.104/1992 è incrementato di ulteriori complessivi 12 giorni fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Un dipendente si è assentato per più giorni per assistere il genitore disabile in considerazione della chiusura della struttura che lo ospitava. È legittima questa assenza? Potrei procedere con una risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro?
L’assenza è Iegittima e non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a causa della sospensione deII’attività deIIe strutture accoglienti persone con disabilità.
Come devo considerare le assenze per quarantena o per la permanenza domiciliare fiduciaria disposte dai provvedimenti di emergenza sanitaria?
Il periodo di assenza dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico, mentre non lo è ai fini del periodo di comporto.
La disposizione si applica altresì alle assenze per le quali sono stati trasmessi certificati prima deII’entrata in vigore deI D.L. n. 18/2020 daII’operatore di sanità pubblica, anche in assenza del certificato del medico curante con gli estremi del provvedimento.
Sono venuto a conoscenza deIIa previsione neI D.L. “Cura ItaIia” di indennità per i professionisti. È vero?
Sì ma solo per alcune categorie.
Ai professionisti che alla data del 23.2.2020 sono titolari di partita iva e ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta un’indennità di 600 euro, previa domanda aII’Inps.
L’indennità non concorre a formare reddito.
L’indennità non si appIica ai professionisti iscritti a Casse private di previdenza.
Sono titolare di una piccola impresa. A causa della contrazione deII’attività conseguente aII’emergenza epidemioIogica non credo di riuscire a rispettare il termine per il versamento dei contributi previdenziali. Ho letto che sono state previste proroghe e sospensioni di termini fiscali, ma si applicano anche agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro?
Sì. Il D.L. n. 18/2020 prevede:
- la proroga di presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL;
- la proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale;
- la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per I’assicurazione obbligatoria di colf e badanti;
- la sospensione di misure di condizionalità. L’art. 40 deI D.L. n.18/2020, tenuto conto delle disposizioni che limitano gli spostamenti delle persone fisiche, stabilisce la sospensione: degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e alle misure di condizionalità per i percettori di NASPI, DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali, degli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione obbligatoria di disabili, delle procedure di avviamento a selezione ex art. 16 della L. 56/1987, delle convocazioni da parte dei centri per I’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento;
- la sospensione, dal 23.2.2020 aII’1.6.2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate daII’INAIL e dei termini previsti per la revisione della rendita su domanda del titolare o deII’INAIL.
Sono titolare di una piccola impresa. So che è previsto un premio per i dipendenti. Ho degli adempimenti particolari fare al riguardo?
No. Ai titolari di reddito da lavoro dipendente, purché il loro reddito complessivo non sia superiore ai 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel mese.
Il datore di lavoro è sostituto di imposta e riconosce, in via automatica, I’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Sono il responsabile delle risorse umane di una media impresa. Ho notizia della sospensione delle attività dei Comitati centrali e periferici deII’Inps. Come verranno concesse le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà?
È vero: l’art. 41 del D.L. n. 18/2020 ha sospeso fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici deII’Inps nonché I’efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali saranno dunque concesse dai Presidenti dei Comitati amministratori, nominati Commissari sino al 1° giugno 2020.
| Covid-19 & Fase 2 |
E’ possibile che le autorità italiane impongano ai cittadini di assoggettarsi a
esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19?
Sì, è possibile stabilire un obbligo di analisi ma solo con idonee disposizioni di legge.
E’ possibile che la fruizione di servizi di trasporto (es: volo aereo) continui a essere assoggettata alla condizione dell’effettuazione del rilevamento della temperatura corporea?
E’ possibile che per rientrare a lavoro ai dipendenti sia richiesto di effettuare esami
diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19?
In caso di esito positivo degli esami diagnostici per accertare la presenza del
virus Covid-19 è possibile per le autorità italiane procedere al tracciamento degli
spostamenti dell’utente (mediante GPS, Bluetooth o altra tecnologia)?
Quali sono gli strumenti giuridici per obbligare il cittadino al rispetto della
quarantena in caso di esito positivo degli esami diagnostici per accertare la
presenza del virus Covid-19 o di contatto con persona che abbia contratto il virus?
E’ prevedibile l’uso di droni per monitorare lo spostamento dei cittadini anche nella fase 2? Quali sono le garanzie a tutela della privacy?
Il Governo ha dato il via libera all’applicazione per telefoni cellulari per il tracciamento del contagio. I requisiti di funzionamento dell’”app” sono idonei a tutelare la Privacy?
Si chiamerà Immuni l’applicazione italiana per il tracciamento del contagio del coronavirus durante la Fase 2.
Come funzionerà l’”app” Immuni?
L’”app” Immuni sarà davvero efficace per contrastare la diffusione del contagio?
In attesa del vaccino e di ulteriori risultati scientifici, certamente ricorrere all’utilizzo della tecnologia è opportuno.
L’”app” Immuni segue il modello già utilizzato da alcuni paesi asiatici?
No, il Garante Privacy italiano ha espressamente escluso l‘utilizzo di tecnologie di contact tracing basate su alcuni modelli orientali che sembrano prevedere, l’adesione obbligatoria e non volontaria e/o il tracciamento dei contagiati per la verifica dell’obbligo di rispettare la quarantena o, ancora, connesso alla possibilità di ricevere servizi.
Sono prevedibili misure alternative all’”app” Immuni nel caso ad esempio di impossibilità o difficoltà di utilizzo della stessa da parte dei cittadini?
Ancora non vi sono informazioni e soluzioni certe, ma si sente parlare moltissimo della possibilità di fornire un braccialetto, utile soprattutto per la popolazione meno abituata all’utilizzo della tecnologia.
Sono un imprenditore con attività in un settore gradualmente riammesso nella Fase 2. Quali sono gli obblighi di sicurezza che devo osservare per tutelare i miei dipendenti dal rischio di contagio da Covid-19?
Ai datori di lavoro è richiesto di assumere misure rivolte a rendere quanto più sicuri possibili i luoghi di lavoro.
Sono un imprenditore e mi sto preparando alla riapertura della mia attività. Vorrei capire se devo informare i dipendenti anche con riferimento ai trattamenti dei loro dati personali o solo in relazione alle misure organizzative anti contagio.
Sì: l’adozione delle misure di sicurezza comporta un trattamento dei dati personali (ad esempio la rilevazione della temperatura, le informazioni utili ai fini di ricostruire gli spostamenti prima della ripresa dell’attività lavorativa).
Sono il titolare di un’impresa di produzione. Vorrei adeguarmi alle misure di contenimento nel modo migliore possibile. Ho attivato i protocolli di sicurezza. Come posso organizzare internamente la mia azienda con riferimento all’attività da svolgere?
Sono il titolare di un’impresa. Vorrei essere pronto alla riapertura della mia attività anche con riferimento alla valutazione dei rischi ai fini del D.lgs 81/2008. Come devo organizzarmi? Come posso classificare il rischio da contagio?
Come posso organizzare gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente?
Il datore di lavoro deve osservare le norme di prevenzione e distanziamento.
Sono il titolare di una piccola azienda, posso incorrere in conseguenze penali in caso di contagio di un dipendente sul posto di lavoro?
In caso di contagio di un dipendente da Covid-19, il datore di lavoro può incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesione personale gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se il contagio è dipeso dalla mancata valutazione del rischio da infezione da Covid-19 ovvero dalla mancata predisposizione ed attuazione di procedure volte a prevenire il rischio di contagio.
Come posso far cooperare i lavoratori per l’adempimento delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 senza eccedere nelle conseguenze di comunicazioni allarmanti?
I lavoratori dovranno dunque segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Posso chiedere ai miei dipendenti di fornire una certificazione che confermi di non aver contratto il Covid-19? E nel caso in cui vi fosse un dipendente che è stato contagiato ma dichiara di essere guarito?
Nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente può chiedere di eseguire accertamenti diagnostici preventivi (quali il tampone) per consentire il rientro sui luoghi di lavoro solo a chi è effettivamente guarito.
Durante questo periodo, la sorveglianza sanitaria aziendale è sospesa? Che ruolo ha il medico competente?
No: la sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
E’ possibile attivare misure di sicurezza anti contagio nei confronti dei fornitori e visitatori?
Ai fornitori e ai visitatori possono essere richieste le medesime informazioni e applicate le medesime misure derivanti dai protocolli di sicurezza anti-contagio predisposti in azienda per i lavoratori dipendenti.
Sono titolare di un’impresa e ricorro, nell’ambito della mia attività, a prestazioni di imprese subappaltatrici. Posso estendere loro le misure di sicurezza adottate per la mia azienda?
Sì: è necessario estendere le procedure previste in base al protocollo aziendale alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
Che cosa mi è consentito fare se un dipendente ha una temperatura corporea superiore a 37,5° oppure se è entrato in contatto con persone contagiate nei 14 giorni precedenti l’informazione?
Come devo procedere con la sanificazione? Quali sono le regole che i miei dipendenti devono seguire?
Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni (anche degli strumenti messi a disposizione), delle aree comuni e di svago.
I miei dipendenti chiedono di conoscere il nominativo di un dipendente contagiato. Come devo regolarmi? Quali sono le indicazioni in materia di privacy in questo periodo?
Il nominativo del contagiato o presunto tale non può essere comunicato agli altri dipendenti ai quali potrà farsi una comunicazione dove si indicherà che i dati del soggetto contagiato sono stati comunicati al servizio sanitario al fine di seguire il necessario protocollo e che i dipendenti dovranno attenersi alle indicazioni che verranno impartite dall’azienda – anche attraverso il competente servizio sanitario e di protezione civile – sia ai fini di individuare la “filiera” di contatti, sia ai fini di tutela sanitaria.
Posso imporre ai miei dipendenti di andare in ferie nel periodo di emergenza da Covid- 19?
Le ferie vanno sempre concordate con il personale dipendente.
Sono un imprenditore privato. Posso essere obbligato ad accordare lo smart working o il telelavoro? E nel caso di lavoratori disabili?
Allo scopo di organizzare la riapertura della mia azienda per la Fase 2, posso richiedere ai dipendenti di effettuare esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19 come condizione per rientrare nella sede di lavoro?
Sì: il datore di lavoro può richiedere le analisi o anche altro tipo di misura collegata al mantenimento della sicurezza sul luogo di lavoro (es: tracciamento contatti).
Sono il titolare di un esercizio commerciale in un settore merceologico autorizzato all’apertura nella Fase 2. Quali misure devo seguire per essere pronto?