Glossario della Privacy
L’accesso civico è definito dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013 (detto Decreto Trasparenza): “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.
Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (per esempio nei Comuni il Segretario Generale, nelle Scuole il Dirigente Scolastico).
Nel mese di luglio del 2009 è nato, dalla fusione di SINAL e SINCERT, ACCREDIA il nuovo sistema italiano di accreditamento.
L'esigenza è scaturita dalle previsioni introdotte dal Regolamento Europeo 2008/765, che prevede, a partire dal 01/01/2010, la presenza in ciascun Stato membro di un solo ente di accreditamento.
Tali enti devono aderire a EA (European Cooperation for Accreditation) che ne sorveglia l'attività, al fine di garantire un sistema omogeneo di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti, per l'apposizione della marcatura CE.
L'EA ha accettato ACCREDIA come socio, in sostituzione di SINAL e SINCERT, e come firmatario dell'accordo di mutuo riconoscimento.
Pertanto, le valutazioni di conformità rilasciate sono ritenute valide in tutti i maggiori mercati del mondo.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.accredia.it.
L’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51.
ln Italia è Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy)
In caso di trattamento transfrontaliero, è l’autorità di controllo dove ha sede il Titolare o il Responsabile del trattamento, a cui viene trasferita la competenza sul trattamento stesso rispetto ad altre autorità di controllo (definite “autorità interessate”). In base al “principio di sportello unico”, per ogni trattamento transfrontaliero il controllo viene effettato sotto la direzione di un'unica autorità capofila. In tali ipotesi, l’attribuzione della competenza deve essere quindi valutata, poiché ci possono essere diversi casi, come ad esempio quello in cui una multinazionale ha la sede dell’amministrazione centrale in un paese, e ha in un altro paese uno stabilimento che assume decisioni autonome su finalità e mezzi di uno specifico trattamento.
Un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;